STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI DI MILANO

Art. 1

A.GI.FAR. (ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI), detta  più semplicemente AGIFAR, ha sede in Milano , viale Piceno 18.

 

Art. 2

AGIFAR si propone, senza fini di lucro, di perseguire i seguenti scopi:

-       integrare , attraverso l’organizzazione o la partecipazione a corsi, congressi, seminari, la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possano essere utili ad una corretta e completa formazione professionale;

-       agevolare i soci nell’acquisto o nel prestito di materiale considerato idoneo alla formazione universitaria e professionale;

-       partecipare alla vita universitaria e degli organismi rappresentativi degli studenti;

-       stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti;

-       divulgare, con tutti i mezzi considerati idonei, le idee e gli scopi dell’Associazione, affinché questi vengano realizzati nel maggior numero di Facoltà di Farmacie italiane;

-       promuovere iniziative sportive e ricreative;

E’ escluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale.

 

 

                                            DEGLI ASSOCIATI       

 

Art. 3

Possono associarsi ad AGIFAR, fino al limite massimo di 38 anni di età i laureati in Farmacia o CTF.

Possono altresì associarsi gli studenti iscritti ad una delle Facoltà di Farmacia italiane in misura comunque non superiore del 30% del totale degli associati laureati.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha facoltà di respingere la domanda se non siano rispettati i requisiti formali di ammissione.

La decisione del Consiglio Direttivo è appellabile dinanzi al Consiglio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica all’interessato.

Con l’iscrizione l’associato si impegna a rispettare lo Statuto ed i rispettivi regolamenti, nonché a partecipare attivamente alle iniziative intraprese, per il conseguimento degli scopi associativi.

 

Art.4

La misura della quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’iscrizione.

La qualifica di associato è rinnovata di anno in anno (sussistendo i requisiti dell’art.3), salvo dimissioni presentate entro trenta giorni prima la scadenza del 31 Dicembre.

La conferma dell’appartenenza all’Associazione comporta l’obbligo del pagamento della quota.

 

Art.5

I soci sono:

Fondatori – sono tali coloro che hanno cooperato attivamente per addivenire alla costituzione dell’Associazione; versano la quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo; usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’Associazione.

Effettivi – sono tali gli associati in regola con le contribuzioni; hanno diritto di voto attivo e passivo; usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’Associazione.

Onorari - sono tali coloro che, anche non possedendo i requisiti richiesti dall’Art.3, per decisione unanime del Consiglio Direttivo ricevono tale riconoscimento; sono invitati a partecipare alla vita dell’Associazione e possono, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprimere il proprio parere su casi di interesse generale.

Si definiscono “sostenitori” della Associazione coloro che, liberamente, versano contributi in favore della Associazione condividendone le finalità culturali e formative.

Tali soggetti , pur non acquisendo la qualifica di associati , possono essere invitati a discrezione del Consiglio Direttivo, a partecipare alle Assemblee degli associati per esprimere un parere consultivo sugli argomenti in trattazione.

E’ in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art.6

Sono cause di cessazione della qualità di socio:

-       morte

-       dimissioni

-       cessazione dei requisiti previsti dall’Art.3

-       espulsione per inosservanza dello Statuto

In caso di inosservanza dello Statuto o per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione (determinazione o durata) o l’espulsione dell’associato. Quest’ultimo può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

La cessazione della qualità di socio, per qualsiasi titolo, non dà diritto al rimborso dei versamenti, né a liquidazione di somme o ripartizione dei beni facenti parte del fondo comune, che è indisponibile per i soci.

 

 

                                   DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.7

Sono organi dell’Associazione:

-       L’Assemblea Generale dei Soci

-       Il Consiglio Direttivo

-       Il Collegio dei Probiviri

-       Il Collegio dei Revisori dei ContI

 

 

DELLE ASSEMBLEE

 

Art.8

L’Assemblea Generale dei Soci è convocata nella sede dell’Associazione o in altro luogo, purché in Italia, mediante avviso spedito a tutti gli associati con almeno dieci giorni di anticipo.

 

Art.9

Nell’avviso di convocazione si indicheranno l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, l’ora, il giorno, ed il luogo fissato per l’Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

 

Art.10

Nelle Assemblee ogni socio, iscritto da almeno quindici giorni nel libro dei soci, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta; nessun socio può rappresentare più di altri due soci.

L’Assemblea è convocata una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno.

L’Assemblea è costituita dai soci in regola con la quota associativa che hanno diritto di voto attivo e passivo.

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all’albo della sede dell’associazione del relativo verbale, ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli associati.

 

Art.11       

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite con la presenza ( in proprio e/o per delega), in prima convocazione di almeno la metà degli iscritti che hanno diritto di intervenire, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci o dei voti portati in delega. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti in proprio e/o per delega.

 

Art.12       

Le Assemblee straordinarie sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione, con la presenza e col voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti ai Soci che hanno diritto di intervenire, e con la presenza e col voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai Soci che hanno diritto di intervenire, se in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale e lo scioglimento anticipato occorrerà anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti, come sopra calcolati.

 

Art.13

L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente più anziano.In difetto il Presidente sarà eletto dall’Assemblea.L’Assemblea nomina tra i soci intervenuti un segretario.

 

 

                                   DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

 

Art.14

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri e dura in carica tre anni.

Il Presidente uscente, se non è rieletto nel Consiglio Direttivo, viene nominato di diritto Past-President.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo tutti i soci AGIFAR in regola con la quota associativa.

I posti in Consiglio vengono attribuiti secondo l’ordine del numero di voti acquisiti.

 

Art.15

Il Consiglio Direttivo:

  1. elegge tra i suoi membri il Presidente, Due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere;
  2. ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in riferimento all’oggetto sociale;
  3. può nominare un Comitato esecutivo, di non più di cinque membri, cui demandare la realizzazione delle proprie delibere; può delegare a singoli consiglieri l’esecuzione delle delibere medesime;
  4. emana e modifica il regolamento di attuazione dello Statuto;
  5. stabilisce la misura della quota associativa;
  6. nomina i delegati per l’Assemblea Nazionale della FE.N.A.GI.FAR. – Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti – nel rispetto dei requisiti richiesti;
  7. può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell’art.2381 del codice civile;
  8. redige il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo per sottoporli all’Assemblea ordinaria entro il mese di Aprile per l’approvazione;
  9. provvede a mettere a disposizione degli associati il rendiconto ed il bilancio preventivo presso la sede dell’Associazione, entro 15 giorni precedenti la seduta dell’Assemblea di approvazione.

 

Art.16

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito a cura del suo Presidente di almeno sette giorni utili prima della riunione (o con preavviso telegrafico di 24 ore nei casi di urgenza). Salvo che si riunisca in via totalitaria, è validamente costituito con la presenza di sei membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

 

Art.17

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o di impedimento, ciascun Vice-Presidente in ordine di anzianità, con firma libera, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per essere eletto Presidente o Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, il consigliere deve essere laureato in Farmacia o CTF.

 

Art.18

Il Past-President è di diritto il Presidente del precedente mandato, se non rieletto.

E’ componente del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti ma non ha diritto di voto.

 

 

                          DEL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.19

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati, dagli interessi attivi, e dai beni altrimenti acquisiti. Il fondo è comune agli associati; loro creditori, eredi o aventi in causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sullo stesso.

Il fondo comune non può essere impiegato per finalità diverse da quelle associative.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.Le quote (o contributi associativi) non sono trasferibili  ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.

 

 

                          DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.20

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia o in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996  n° 662 , e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

                                   DEL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI    

 

Art.21

Ogni triennio, dall’Assemblea, viene eletto tra i Soci il Collegio dei Probiviri, composto da tre effettivi ed un supplente, cui compete l’officio di dirimere tutte le controversie interne ai Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione (salvo le riserve di legge a favore dell’Autorità giudiziaria).

I Probiviri giudicheranno in base ad equità, senza formalità di provvedimento, salvo il rispetto del principio del contraddittorio , con lodo inappellabile.

 

Art.22

Per quanto riguarda non previsto dal presente Statuto , si rimanda ai regolamenti ed alla Legge.